Sez. L, Sentenza n. 3939 del 13/06/1986 (Rv. 446768 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La data di acquisizione del diritto a pensione, nel caso in cui il superamento della soglia di Invalidità pensionabile sia accertato nel corso del giudizio, va determinata dal giudice del merito con la massima precisione possibile, sulla base di elementi oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilità, mediante il ricorso ai mezzi istruttori ritenuti più idonei ed eventualmente anche ad elementi presuntivi aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. In particolare, nel caso anzidetto, per poter escludere che la riduzione della capacità guadagno, nel limite pensionabile, sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa, o ad altra data anteriore a quella dell'instaurazione del giudizio, il giudice deve considerare l'entità e l'andamento di ciascuna delle affezioni, esaminando e coordinando, con gli elementi acquisiti in causa mediante relazioni peritali, le risultanze del certificato medico allegato dall'assicurato alla domanda di pensione, quanto emerso dalle visite disposte dall'i.N.P.S. durante il procedimento amministrativo ed eventuali altre risultanze medico-legali. (Conf 4128/84, mass n 436080).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)