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Sez. L, Sentenza n. 11740 del 24/11/1997 (Rv. 510310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Sospensione del termine in periodo feriale - Esclusione delle controversie di lavoro - Controversia avente ad oggetto l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del datore di lavoro - Esclusione della sospensione.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto l'accertamento della violazione di obblighi di legge posti a carico del datore di lavoro (quale l'assunzione di un lavoratore senza il tramite della competente autorità circoscrizionale per l'impiego) e quindi la legittimità della sanzione pecuniaria irrogata (dall'Ispettorato del lavoro) rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ., che definisce le controversie di lavoro, e conseguentemente è inapplicabile (anche quanto al termine annuale per la proposizione del ricorso per cassazione) la sospensione dei termini durante il periodo feriale (ex artt. 1 e 3, legge n. 742 del 1969).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)