Sez. 5, Sentenza n. 2032 del 29/01/1985 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168070 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - QUESTIONI NON OGGETTO DI MOTIVI DI APPELLO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - P.M. MANCATA IMPUGNAZIONE IN PRIMO GRADO - RICORSO - MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - QUESTIONI NON OGGETTO DI MOTIVI DI APPELLO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - P.M. MANCATA IMPUGNAZIONE IN PRIMO GRADO - RICORSO - MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
In base al principio desumibile dall'art. 525 cod. proc. pen. non possono essere dedotti come motivi di ricorso questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che costituisce motivo nuovo e come tale inammissibile la censura mossa dal P.m. al provvedimento concessivo della sospensione condizionale che non aveva formato oggetto dei motivi di appello, in quanto, a differenza della revoca, la eventuale illegittimità va dedotta secondo le norme applicabili nella impugnazione in quanto non è, se esistente, rilevabile di ufficio. (V mass n 140351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)