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Sez. L, Sentenza n. 3486 del 23/02/2016 (Rv. 638963 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Opposizione - Instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione - Tardiva iscrizione a ruolo del credito - Decadenza dal diritto di domandare l'adempimento del credito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638963-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)