Sez. 3, Sentenza n. 7531 del 27/03/2009 (Rv. 607199 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Perdite subite dai risparmiatori - Risarcimento - Valore nominale del capitale versato - Ammissibilità - Frutti realizzabili dagli investimenti del capitale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a responsbilità della P.A. per omessa vigilanza sulle società fiduciarie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla legge n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito (Fattispecie di responsabilità del Ministero dell'Industria per la omessa e non tempestiva vigilanza sull'attività delle società fiduciarie a protezione dei risparmiatori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/11/1939 num. 1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)