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Sez. L, Sentenza n. 166 del 09/01/2004 (Rv. 569359 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - SENTENZE INTERPRETATIVE | Sentenze interpretative di rigetto - Nozione - Effetto vincolante - Limiti.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569359-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - SENTENZE INTERPRETATIVE

Con la sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità della disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice " a quo", in luogo di emettere una pronuncia caducatoria o additiva, indica una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione. Tale interpretazione adeguatrice operata dal giudice delle leggi rappresenta un esito di merito del sindacato di costituzionalità che non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione, ed ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la stessa Corte di cassazione, nel senso che essi non possono più accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Essi possono solo risollevare la questione, ove non intendano aderire alla interpretazione adeguatrice del giudice delle leggi, né ad altra interpretazione che, seppur diversa, ritengano parimenti conforme a Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 28, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)