Sez. 4, Sentenza n. 2122 del 13/11/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116846 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ED EQUIPARATI - ESIGENZA DELLA OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DEI LAVORATORI - OBBLIGATORIETA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ED EQUIPARATI - ESIGENZA DELLA OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DEI LAVORATORI - OBBLIGATORIETA.*
Gli imprenditori o dirigenti e sovraintendenti delle attivita lavorative tutelate dalle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno non soltanto il dovere di predisporre le cautele prescritte ai fini della sicurezza del lavoro, ma anche l'Obbligo di esigerne la concreta applicazione e l'effettiva osservanza da parte dei lavoratori. (Conf 112882, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 3, Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)