Sez. 5 - , Ordinanza n. 9842 del 20/04/2018 (Rv. 648359 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Inerzia dell'amministrazione poi interrotta da un provvedimento di rigetto esplicito - Conseguenze - Impugnazione di quest'ultimo - Necessità - Prosecuzione del giudizio precedentemente intrapreso con riguardo al silenzio rifiuto già formatosi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto.(Nella specie, nel corso del giudizio, l'Amministrazione aveva inviato al ricorrente, cessionario del credito, la nota con la quale, prima della cessione, aveva informato il cedente dell'improcedibilità della richiesta in ragione di carichi pendenti ed, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata affinché il giudice di merito accertasse la natura ed il significato di detta nota rispetto al diritto del cessionario, al fine di vagliare le conseguenze sul processo in corso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)