Sez. 1, Ordinanza n. 531 del 03/03/1978 Cc. (dep. 05/04/1978) Rv. 138492 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
In Mancanza di un'espressa deroga, l'ordinanza di rinvio a giudizio deve considerarsi soggetta, a pena di nullita, all'Obbligo della motivazione, imposto in via generale, per tutte le ordinanze, dall'art 148 cod proc pen; con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del requisito suddetto rientra tra le questioni preliminari che debbono essere trattate e decise subito dopo compiute le formalita d'apertura del dibattimento e che la Mancanza di motivazione puo dar luogo a una dichiarazione di nullita dell'ordinanza di rinvio a giudizio da parte del giudice del dibattimento. Tuttavia, in conformita dello spirito della riforma, che sostitui alla sentenza l'ordinanza di rinvio a giudizio e in analogia con quanto stabilito dall'art 384 cod proc pen per le sentenze di proscioglimento, perche possa ritenersi compiutamente adempiuto l'Obbligo della motivazione, non e necessaria una diffusa ed articolata esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, ma basta che esse vengano esposte in modo anche sommario, cosi che risulti chiara l'esistenza di sufficienti elementi di prova a sostegno dell'imputazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 773 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)