Sez. 1, Sentenza n. 5568 del 17/06/1996 (Rv. 498137 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Contratto di compravendita - Risoluzione - Detrazione ex art. 26 secondo comma d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto - Sussistenza - Accertamento negoziale o giudiziale dell'avvenuta risoluzione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di imposta sul valore aggiunto, verificatasi una causa di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare in relazione al quale il venditore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell'I.V.A., il medesimo venditore ha diritto di detrarre tale imposta, a norma dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in conformità a quanto in detta norma stabilito, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)