Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005 (Rv. 586709 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Accoglimento dell'azione di riscatto - Effetti - Mancato pagamento del prezzo di riscatto nel termine di tre mesi - Conseguenze - Possibilità di richiedere la risoluzione del rapporto - Esclusione - Fondamento - Adempimento coattivo e risarcimento del danno - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
L'accoglimento dell'azione di riscatto a seguito dell'opposizione dell'acquirente determina l'attribuzione della posizione di quest'ultimo al riscattante, che, in conseguenza, perde la posizione di conduttore (cioè di titolare di un diritto personale di godimento sul bene) ed acquista quella di proprietario. Né tale perdita ha un rapporto di dipendenza con il termine entro il quale il conduttore, a seguito del riconoscimento giudiziale, deve provvedere a pagare il prezzo, in quanto, in tema di riscatto di immobili urbani per uso non abitativo disciplinato dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il mancato pagamento del prezzo nel previsto termine (che ha natura dilatoria) di tre mesi dalla sentenza che ha accolto la domanda di riscatto non comporta - in mancanza di una espressa previsione - decadenza dal diritto legittimamente esercitato e giudizialmente riconosciuto, né condiziona gli effetti della sentenza, ma concreta solo un inadempimento dell'obbligazione pecuniaria del retraente, dal quale può derivare il diritto del retratto all'adempimento coattivo ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., ma non quello di chiedere, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del rapporto, che è rimedio non esperibile per le obbligazioni nascenti dalla legge, quale è quella del pagamento del prezzo in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo spettante al retraente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)