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Sez. 3, Sentenza n. 2181 del 08/07/1971 (Rv. 352957 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - APPLICABILITA DEI PRINCIPI GENERALI SULL'INADEMPIMENTO - MANCATA ELIMINAZIONE DEI VIZI - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'APPALTATORE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352957-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - APPLICABILITA DEI PRINCIPI GENERALI SULL'INADEMPIMENTO - MANCATA ELIMINAZIONE DEI VIZI - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALL'APPALTATORE - LEGITTIMITA.*

I principi generali in materia di inadempimento trovano applicazione anche in materia di appalto, in quanto le Disposizioni speciali degli artt 1667, 1668 e 1669 del cod civ, in tema d'inadempimento del contratto di appalto integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di mancato adempimento delle obbligazioni. Pertanto, il committente che abbia chiesto la eliminazione delle difformita e dei vizi dell'opera, puo avvalersi del principio inadimplenti non est adimplendum e, quindi, rifiutarsi di corrispondere all'appaltatore il corrispettivo a lui spettante finche le difformita ed i vizi non siano eliminati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)