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Sez. 3, Sentenza n. 6797 del 05/05/2003 (Rv. 562633 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. svolta dall'INAIL - Portata - Successione a titolo particolare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile - Eccezioni del terzo responsabile - Inerenza al rapporto assicurativo pubblicistico - Proponibilità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562633-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

La surrogazione ex art. 1916, cod. civ., determina la successione a titolo particolare (totale o solo parziale) dell'assicuratore (nella specie, INAIL) nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, talché nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)