Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Testo in vigore al
Art. 6 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6
1. Non puo' essere nominato Sindaco:
1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge;
2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
3) il ministro di un culto;
4) chi ricopre la carica di assessore provinciale;
5) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;
6) chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.
Art. 7 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7
1. Al Sindaco e agli assessori puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di carica, a norma di legge.
Art. 8 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2
1. I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.
2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
3. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:
a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri.
5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).
6. E' abrogato l'art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.
Art. 9 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9
1. La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.
Art. 9-bis
1. La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti, incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
2. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
3. La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.
4. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
5. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.
6. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.
7. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6.2
Art. 10 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10
1. Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.
2. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Titolo II. Elezione dei Consigli comunali
Capo I. Norme generali
Art. 11 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3
1. Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.
2. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.
3. Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, puo' ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.
4. In questo caso, si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.
5. La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.
6. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.
7. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri.
8. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
9. La decisione della Giunta provinciale amministrativa e' pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio.
Art. 12 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4
1. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
2. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.
3. Ogni ripartizione per frazione e' esclusa.
Capo II. Dell'elettorato attivo
Art. 13 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13
1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.
2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.
Capo III. Dell'eleggibilita'
Art. 14 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136 art. 5
1. Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere.
2. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione dei luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza dei Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.
Art. 15 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6
1. Non sono eleggibili a consiglieri comunali:
1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;
2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;
3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;4
4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;
6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;
7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;
10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
2. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla sezione per ii contenzioso elettorale. Contro il relativo provvedimento e' ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'.
Art. 16 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16
1. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato l'affiliante e l'affiliato.
Art. 17 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17
1. I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia.
Capo IV. Del procedimento elettorale preparatorio
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 18 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7
1. Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.
2. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.
3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.
4. Detto rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
5. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.
Art. 19 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19
1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.
2. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.
3. Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.
4. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
5. Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.
6. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non abbiano ricevuti.
7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.
8. Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.
Art. 20 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8
1. In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.
2. Il presidente e' designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati, e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella del magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sara' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi (ali Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Art. 21 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, artt. 9 e 10
1. Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
2. Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.
3. Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Art. 22 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22
1. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:
1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati dello Stato o degli enti locali;
4) ufficiali giudiziari.
Art. 23 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Art. 24 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11
1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.
Art. 25 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24
1. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.