Sez. 2, Sentenza n. 26018 del 23/12/2010 (Rv. 615714 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Atti idonei - Rinvio alle norme sulla prescrizione - Conseguenze e limiti - Domanda di rendiconto - Efficacia interruttiva - Esclusione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di usucapione, il rinvio dell'articolo 1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Ne consegue che non può riconoscersi l'anzidetta efficacia interruttiva alla domanda di rendiconto, il cui eventuale accoglimento è compatibile con il protrarsi del possesso dei beni oggetto della domanda di usucapione da parte del possessore stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)