Sez. L, Sentenza n. 10344 del 22/04/2008 (Rv. 602840 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - CENSURE | Assenza dal servizio per attività di studio - Permesso di studio di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 - Contenuto - Limiti - Fruizione per attività di preparazione agli esami - Esclusione - Conseguenze - Sanzione disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio - Legittimità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - CENSURE
I permessi straordinari retribuiti, di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per il personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria), in quanto, sulla base di un'interpretazione della norma contrattuale fondata sugli art. 1362 e 1363 cod. civ., deve ritenersi che le parti abbiano inteso limitare l'istituto alle sole attività didattiche che si svolgano in orari incompatibili con il servizio. Ne consegue che è legittimo il provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata del dipendente assentatosi dal servizio per lo svolgimento di attività di studio preparatorie, propedeutiche al superamento dell'esame.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1999, Contr. Coll. 06/09/1999 art. 19, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)