Sez. 2, Sentenza n. 1648 del 22/11/1965 Ud. (dep. 17/03/1966) Rv. 100827 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DENUNCIA DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO O POSSESSORE - IRRILEVANZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DENUNCIA DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO O POSSESSORE - IRRILEVANZA.*
Agli effetti dell'art 697 comma primo cod pen, chiunque tenga a propria disposizione un'arma deve considerarsi personalmente soggetto all'Obbligo di denuncia, fuori del caso di detenzione puramente occasionale e momentanea; la denuncia eventualmente fatta dal precedente proprietario o possessore non esclude pertanto l'Obbligo di denuncia nei confronti del detentore attuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)