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Sez. L, Sentenza n. 1570 del 17/03/1981 (Rv. 412227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 IN TEMA DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 IN TEMA DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

Al rapporto di lavoro subordinato a domicilio, disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973 n 877, non sono in via generale applicabili - nel silenzio al riguardo serbato dalla stessa legge - le norme in tema di Estinzione del rapporto di lavoro subordinato dettate dalle leggi n 604 del 1966 e n 300 del 1970, tranne che il rapporto di lavoro a domicilio, per l'accordo delle parti o per le concrete modalita del suo svolgimento, abbia ad oggetto una qualificata e ragionevole continuativita di prestazioni lavorative, valutata specificamente in rapporto alla durata dell'ordinario orario di lavoro previsto nel settore di attivita produttiva esercitata dalla impresa interessata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2128, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)