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Sez. 1, Ordinanza n. 19505 del 16/07/2024 (Rv. 671684-02)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Pegno di bene mobile produttivo - Consegna ad un terzo nominato custode - Utilizzo del bene da parte del debitore - Ammissibilità - Modalità di attuazione - Pegno non possessorio ex art. 1 del d.l. n. 59 del 2016 - Differenze.
Stato
decisa il 2024-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671684-02

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO

In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.

Cod. Civ. art. 2786 com. 2, Cod. Civ. art. 2787 com. 2, Cod. Civ. art. 1140 com. 2, Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 1 com. 4, Legge 30/06/2016 num. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)