DIRETTIVA 92/49/CEE CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)
Testo in vigore al
Art. 34
Il testo dell'articolo 14 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.»
Art. 35
Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 16 1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi: a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE; b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare; c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi. Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata. Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa: comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4 della presente direttiva; presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi. 2. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine. 3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.»
Art. 36
Il testo dell'articolo 17 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 17 Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle indicazioni di cui all'articolo 14 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 14 e 16.» .
Art. 37
L'articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma e paragrafo 3 e gli articoli 13 e 15 della direttiva 88/357/CEE sono abrogati.
Art. 38
Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.
Art. 39
1. L'articolo 18 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.
3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.
Art. 40
1. L'articolo 19 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese aventi la sede sociale in detti Stati membri.
3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.
4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.
6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.
7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.
8. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.
9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata.
10. Ogni due anni la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.
Art. 41
La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.
Art. 42
1. L'articolo 20 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2. In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
Art. 43
1. L'articolo 21 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2.
Quando un'assicurazione è presentata in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è situata la sede sociale o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.
Se al contraente vengono forniti documenti, in essi deve figurare l'informazione di cui al primo comma.
Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE.
3.
Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale ed eventualmente della succursale dell'impresa di assicurazione che concede la copertura.
Ciascuno Stato membro può esigere che nei documenti citati al primo comma figurino altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4 della direttiva 88/357/CEE.
Art. 44
1. L'articolo 22 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2.
Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per gruppo di rami, nonché per quanto riguarda il ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, la frequenza e il costo medio dei sinistri.
I gruppi di rami sono così definiti:
infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);
assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, saranno precisate);
incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);
assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);
responsabilità civile generale (n. 13);
credito e cauzione (n. 14 e n. 15);
altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).
L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato che gliene faccia richiesta.
Art. 45
1. L'articolo 24 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti nel loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese ivi autorizzate, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.
Art. 46
1. L'articolo 25 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
2.
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 88/357/CEE e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.
In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino della direttiva 88/357/CEE, e ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, costituiscono un rischio situato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.
La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/357/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che coprono rischi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.
Titolo V. Disposizioni transitorie
Art. 47
La Repubblica federale di Germania può rinviare sino al 1o gennaio 1996 l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, prima frase. Durante questo periodo, le disposizioni contenute nel comma seguente si applicheranno nelle circostanze di cui all'articolo 54, paragrafo 2.
Quando la base tecnica per il calcolo dei premi sarà stata comunicata alle autorità dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, terza frase dette autorità trasmetteranno senza indugio tali informazioni alle autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio per permettere loro di presentare eventuali osservazioni. Le autorità dello Stato membro d'origine, se non tengono conto di tali osservazioni, ne informano in modo dettagliato e fornendone i motivi le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio.
Art. 48
Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.
Art. 49
Il Regno di Danimarca può rinviare sino al 1o gennaio 1999 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Durante tale periodo continua ad essere applicabile in Danimarca l'esclusione prevista all'articolo 12, paragrafo 2 della seconda direttiva per gli infortuni sul lavoro.
Art. 50
La Spagna sino al 31 dicembre 1996 e la Grecia e il Portogallo sino al 31 dicembre 1998 beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti relativi a rischi situati esclusivamente in uno di detti Stati membri e diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE:
a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 73/239/CEE e agli articoli 26 e 34 della presente direttiva, le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali di assicurazione;
b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti di cui al presente articolo è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da esso fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.
Titolo VI. Disposizioni finali
Art. 51
Le seguenti modifiche tecniche, dirette a modificare elementi non essenziali delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché della presente direttiva, integrandoli, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 della direttiva 91/675/CEE:
estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 73/239/CEE,
modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE, o adattamento della terminologia dell'elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,
precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, elencati all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,
modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,
modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva,
modifica delle disposizioni volte a temperare il principio della congruenza previste all'allegato 1 della direttiva 88/357/CEE, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi nell'unione economica e monetaria,
precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità.
adeguamenti dei criteri di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’applicazione uniforme della presente direttiva.
Art. 52
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 73/239/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 15, 19, 20 e 22 della direttiva 73/239/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.
2. Gli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.
Art. 53
L'articolo seguente è inserito nella direttiva 73/239/CEE: «Articolo 28bis 1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità. 2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità. 3. Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento. 4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro del rischio, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente. 5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo. 6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. Questa disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di rescindere il contratto entro un dato termine a decorrere dal trasferimento.»
Art. 54
1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro in cui i contratti relativi al ramo n. 2 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE costituiscono parzialmente o integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale può prescrivere che il contratto sia conforme alle specifiche disposizioni legislative che tutelano in detto Stato membro l'interesse generale per questo ramo assicurativo e che le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità competenti di detto Stato membro.
2.
Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se:
i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
è costituita una riserva di senescenza;
l'assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio;
il contrato prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;
il contratto prevede la possibilità che il contraente sostituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.
In questo caso le autorità dello Stato membro pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie ed altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma e le trasmettono alle autorità dello Stato d'origine. I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro d'origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all'autorità competente di tale Stato membro. Il presente paragrafo è applicabile anche in caso di modifica di polizze esistenti.