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Sez. 1, Sentenza n. 2635 del 17/07/1969 (Rv. 342269 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - PATTI CONTRA LEGEM - PATTI PER RITARDARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DA PARTE DELL'INADEMPIENTE - NULLITA AI SOLI EFFETTI TRIBUTARI.*
Stato
decisa il 1969-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342269-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - PATTI CONTRA LEGEM - PATTI PER RITARDARE IL PAGAMENTO DELLE TASSE - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DA PARTE DELL'INADEMPIENTE - NULLITA AI SOLI EFFETTI TRIBUTARI.*

A modifica dell'art. 109 della legge di registro, l'art.1 del RD 13 gennaio 1936, n.2313 ha stabilito che la nullita dei patti, tendenti a ritardare il pagamento delle tasse, ovvero a far ricadere il pagamento di queste e delle relative soprattasse su quella fra le parti che col proprio inadempimento avesse reso necessaria la registrazione dell'atto, e sancita ai soli effetti tributari, stante, da un lato, l'inderogabile necessita di tutelare l'interesse dello stato alla regolare percezione dei Tributi e, d'altro lato, l'impossibilita che tali patti, pur essendo pienamente validi a tutti gli altri effetti, e quindi anche nei rapporti interni fra le parti contraenti, pregiudichino i diritti dell'amministrazione finanziaria ad esigere dai soggetti, tenuti per legge ad effettuare il pagamento dell'imposta di registro e delle eventuali soprattasse. (V 692/67 mass n 326731 1747/64).*

Riferimenti normativi: Legge 13/01/1936 num. 2313 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)