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REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 241

Il rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse:

quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione;

quando le disposizioni nazionali lo prevedono.

L'importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto allo stesso fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Art. 242

Quando un'obbligazione doganale abbia indebitamente formato oggetto di sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato indebitamente rimborsato, l'obbligazione iniziale è nuovamente esigibile. Gli eventuali interessi corrisposti ai sensi dell'articolo 241 sono rimborsati.

Titolo VIII. Diritto di ricorso

Art. 243

1.

Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale.

Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.

2. Il ricorso può essere esperito:

  1. a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

  2. b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri.

Art. 244

La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione,la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia si può non esigere detta garanziaqualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

Art. 245

Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.

Art. 246

Il presente titolo non è applicabile ai ricorsi proposti a scopo di annullamento o di modifica di una decisione presa dall'autorità doganale a norma del diritto penale.

Titolo IX. Disposizioni finali

Capo 1. Comitato del codice doganale

Art. 247

Le misure necessarie per l'attuazione del presente codice, ivi comprese quelle per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/875, nonché dell'articolo 248 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

Art. 249

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Capo 2. Effetti giuridici, in uno stato membro, delle misure adottate, dei documenti rilasciati e delle constatazioni fatte in un altro stato membro

Art. 250

Se un dato regime doganale è utilizzato in vari Stati membri,

le decisioni, le misure di identificazione adottate o accettate, i documenti rilasciati dall'autorità doganale di uno Stato membro, hanno, negli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle decisioni e misure adottate, dei documenti rilasciati dall'autorità doganale di ciascuno di questi Stati membri;

le constatazioni fatte in occasione dei controlli compiuti dall'autorità doganale di uno Stato membro hanno negli altri Stati membri la stessa forza probante delle constatazioni fatte dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro.

Capo 3. Altre disposizioni finali

Art. 251

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e le seguenti direttive:

regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine6, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 456/917;

regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità8, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1147/869;

regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale10, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 289/8411;

regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione12, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/8913;

regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento14, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/8915;

direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci16, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/504/CEE17;

regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci18, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4046/8919;

direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie20, modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/8921;

regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea22, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1620/8523;

regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica24, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 720/9125;

regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità26, modificato, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo27;

regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana28;

regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard29;

regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo all'obbligazione doganale30, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4108/8831;

regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale32, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1716/9033;

regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativo al traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard34;

regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali35, modificato dal regolamento (CEE) n. 2561/9036;

regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche ed ai depositi franchi37; modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/9238;

regolamento (CEE) n. 4151/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità39;

regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale40;

regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto41;

regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei containers42;

regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale43;

regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale44;

regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario45;

regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico46;

regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito47.

2. I rinvii ai regolamenti o alle direttive di cui al paragrafo 1 contenuti negli atti comunitari si intendono riferiti al presente codice.

Art. 252

1.

2. Il regolamento (CEE) n. 2658/8749, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/9150, è modificato come segue:

  1. a) all'articolo 8, dopo il termine «comitato» è aggiunto il testo seguente: «istituito dall'articolo 247 del codice doganale comunitario»;

  2. b) l'articolo 10, paragrafo 1, in limine va letto come segue: «Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato previsto all'articolo 247 del codice doganale comunitario un progetto …»;

  3. c) gli articoli 7 e 11 sono abrogati.

Art. 253

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Per quanto concerne il Regno Unito, il titolo VIII si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Tuttavia l'articolo 161 e, laddove riguardano la riesportazione, gli articoli 182 e 183 si applicano a partire dal 1o gennaio 1993. Quando i suddetti articoli fanno riferimento a disposizioni del presente codice e fintantoché tali disposizioni non sono ancora entrate in applicazione, i riferimenti sono considerati come fatti alle disposizioni corrispondenti dei regolamenti e delle direttive di cui all'articolo 251.

Anteriormente al 1o ottobre 1993, il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione sullo stato dei lavori inerenti alle conseguenze da trarre dal tasso di conversione monetario da utilizzare per l'applicazione delle misure della politica agricola comune, il problema degli scambi di merci tra gli Stati membri nel contesto del mercato interno. Detta relazione è corredata di eventuali proposte della Commissione su cui il Consiglio si pronuncia conformemente alle disposizioni del trattato.

Anteriormente al 1o gennaio 1998 il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione, il presente codice per apportarvi gli adeguamenti che si rivelassero necessari, in particolare tenendo conto del completamento del mercato interno. Detta relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncia conformemente alle disposizioni del trattato.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno;

considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice») deve recepire l'attuale normativa doganale; che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa normativa per renderla più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una normativa comunitaria completa;

considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni;

considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori; che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie;

considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell'amministrazione doganale di provvedere all'ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che l'attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da parte del Regno Unito l'introduzione di nuove procedure amministrative le quali non potranno essere applicate anteriormente al 1o gennaio 1995;

considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee,

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente W. WALDEGRAVE