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Sez. 5, Sentenza n. 14569 del 14/02/2005 Ud. (dep. 19/04/2005) Rv. 231776 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - nullità | Omesso avviso per l'imputato che ha facoltà d'intervenire e di essere eventualmente sentito - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231776-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - nullità

L'omissione nel decreto di citazione a giudizio dell'avvertimento per l'imputato che ha facoltà d'intervenire e di essere eventualmente sentito, non è causa di nullità del decreto stesso. Tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio la legge non annovera il predetto avvertimento, sicchè, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificatamente menzionate nel secondo comma dell'art. 429 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)