Sez. 2, Sentenza n. 732 del 23/01/1995 (Rv. 489851 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Procedimenti speciali - Liquidazione di un unico onorario per tutta l'opera prestata - Configurabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La tariffa forense prevede (Tabella A, capo 10, punto 39) per i procedimenti speciali, nel cui novero rientra quello ex art. 700 cod. proc. civ., la liquidazione di un unico onorario per tutta l'opera prestata; con la conseguenza che una singola prestazione del difensore (quale, nella specie, l'opera per la conciliazione delle parti) non dà diritto ad uno specifico onorario, ma è compensata insieme alle altre prestazioni con un onorario onnicomprensivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)