Sez. 1 - , Sentenza n. 6723 del 07/03/2023 (Rv. 667264 - 02)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Diniego di riconoscimento di sentenza emessa in altro Stato UE - Mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del giudice straniero - Contrarietà all'ordine pubblico e sindacabilità da parte del giudice italiano - Esclusione. FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE - In genere.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
Il giudice italiano, cui sia stato chiesto, ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. a), del regolamento UE n. 1215 del 2012, di negare il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico, inteso anche quale ordine pubblico processuale, non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, da parte del giudice straniero, su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia da lui decisa.
Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 45 com. 1 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)