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Sez. 2, Sentenza n. 1578 del 10/11/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100432 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DIBATTIMENTALE - POSSIBILE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NON POSSIBILE IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1965-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100432-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DIBATTIMENTALE - POSSIBILE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NON POSSIBILE IN APPELLO.*

La norma dell'art 477 capoverso cod proc pen si riferisce al caso in cui il fatto emerso in dibattimento sia strutturalmente diverso da quello contestato, non anche al caso in cui venga a profilarsi l'applicabilita di una circostanza aggravante non contestata; per questa ipotesi, come risulta dalla esplicita riserva dello stesso art 477 capoverso, soccorre nel giudizio di primo grado l'art 445 cod proc pen, che prevede la possibilita della contestazione dalla circostanza aggravante in dibattimento su conforme richiesta del PM. Nel giudizio di appello, non essendo applicabile l'art 445, la contestazione dell'aggravante non contestata in primo grado non puo avvenire; e per renderla possibile il giudice non puo utilizzare il disposto dell'art 477 capoverso annullando la sentenza di primo grado e ordinando la trasmissione degli Atti al PM.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 519, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)