Sez. 3, Sentenza n. 2531 del 17/09/1963 (Rv. 263914 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - APPROVAZIONE - LOCAZIONE - ESIGENZA DELL'APPROVAZIONE - ESCLUSIONE - LOCAZIONE CONCLUSA DA ENTI DI BENEFICENZA - MANCATO ANNULLAMENTO PREFETTIZIO - EFFICACIA DEL CONTRATTO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTI DELLA PA - APPROVAZIONE - LOCAZIONE - ESIGENZA DELL'APPROVAZIONE - ESCLUSIONE - LOCAZIONE CONCLUSA DA ENTI DI BENEFICENZA - MANCATO ANNULLAMENTO PREFETTIZIO - EFFICACIA DEL CONTRATTO.*
I contratti di locazione, per il loro obietto, non importano aumento o diminuzione del patrimonio dell' ente pubblico locatore, e, pertanto, non debbono essere sottoposti all'approvazione tutoria di cui all'art 36 della legge 17 luglio 1890 n 6972. E, qualora locatore sia un istituto di beneficenza, poiche, a norma dell'art 26 del RDL 30 dicembre 1923 n 2841, le deliberazioni degli istituti di beneficenza sono immediatamente esecutive, senza che gli enti deliberanti abbiano l'Obbligo di comunicarle al prefetto, salvo a questi la facolta di chiederne copia, per il controllo di legittimita, nel qual caso, la deliberazione rimane sospesa, ma riacquista la sua esecutorieta, se nel termine di quindici giorni il prefetto non pronunci decreto motivato di annullamento, deve ritenersi che, in difetto di decreto di annullamento della relativa delibera dell'ente, legittimante viene riconosciuta l'efficacia del contratto di locazione dall'ente stesso stipulato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 36, Legge 30/12/1923 num. 2841 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)