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Sez. 3, Sentenza n. 7603 del 11/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165769 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COMPARTECIPAZIONE DI PIÙ PERSONE - AGGRAVANTE SPECIFICA - PROVA - REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - UTILIZZABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165769-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - COMPARTECIPAZIONE DI PIÙ PERSONE - AGGRAVANTE SPECIFICA - PROVA - REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - UTILIZZABILITÀ.*

La prova dei reati di contrabbando doganale, commessi in forme di compartecipazione criminosa da più persone, può essere utilizzata dal giudice non solo per ravvisare la sussistenza dell'aggravante specifica di cui all'art. 110 lett. C) della legge doganale (ora art. 295 lett. D) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), ma anche per ritenere integrata la fattispecie penale comune dell'associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.). è necessario però che gli elementi di giudizio processualmente acquisiti depongano per la sussistenza di un vincolo associativo a carattere permanente, originariamente costituito o successivamente venutosi a formare tra i vari compartecipi dei singoli fatti di contrabbando. A tal fine è indispensabile il supporto di un'organizzazione anche rudimentale di strutture, di mezzi, di attività strumentali, diretta a creare apparenze di legittimità doganale della merce introdotta nel territorio dello stato ed a precostituire la collocazione e disponibilità di essa in evasione dei Tributi doganali. (Conf mass n 153338).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 110 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)