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Sez. U, Sentenza n. 5139 del 09/06/1997 (Rv. 505042 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Proposizione del ricorso da parte di una società - Difetto di poteri del relativo rappresentante - Mancata contestazione nel giudizio di merito - Contestazione in cassazione - Inammissibilità - Controricorso contenente presa di posizione sulla questione di giurisdizione - Rilevanza ai fini di una pronuncia sulla stessa.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505042-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in nome e per conto di una società, non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qualora tale persona, senza opposizione o contestazione della controparte, abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo. Inoltre, poiché il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, a precludere l'incidenza di un eventuale difetto di rappresentanza concernente il relativo ricorso, rileva la circostanza che la controparte in sede di controricorso non abbia dedotto l'inammissibilità dell'istanza, ma abbia preso posizione sulla questione di giurisdizione, mettendo così in essere un impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)