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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Testo in vigore al

Art. 16 Passaggio della linea doganale

1. Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la localita' sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'art. 9.

2. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, puo' vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; puo' altresi' vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Art. 17 Spazi doganali

1. Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonche' le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza.

2. La delimitazione degli spazi doganali e' stabilita, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna localita', dai competenti organi doganali e deve essere approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 18 Carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo delle merci

1. Ogni operazione doganale deve essere effettuata negli spazi doganali, definiti nell'articolo precedente, e fuori di essi, solo previa autorizzazione del capo della dogana.

2. Nessuna operazione di carico, scarico, imbarco, sbarco e trasbordo di merci puo' essere compiuta lungo la linea doganale e negli aeroporti doganali senza permesso della dogana e senza assistenza dei militari della guardia di finanza. Il capo della dogana puo' disporre, quando lo ritenga opportuno, che alle operazioni suddette intervengano anche funzionari doganali, come puo', d'altra parte, consentire che lo scarico, lo sbarco ed il trasbordo delle merci avvengano senza l'assistenza dei militari suddetti.

3. Il capo della dogana puo', infine, vietare che si compiano contemporaneamente sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile operazioni d'imbarco, di sbarco e di trasbordo delle merci.

Art. 19 Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

1. I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarita' i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

2. Il detentore del veicolo e' tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

Art. 20 Controllo doganale delle persone

1. I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

2. In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio puo' disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

3. Della perquisizione e' redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

4. Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 20-bis Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonche' nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali e' sostituita quella degli organi della guardia di finanza.

Art. 21 Servizio di riscontro

1. Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

2. I militari addetti al servizio di riscontro hanno facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.

3. Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando e' prescritta, la attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

4. Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facolta' di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguono parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti la attestazione di riscontro.

Art. 22 Vigilanza permanente

1. In tutti i casi in cui le disposizioni in materia doganale prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti comandi di Corpo, puo' consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la continua presenza dei militari stessi.

Art. 23 Zona di vigilanza doganale terrestre

1. Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno e' stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.

2. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza e' stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

3. Nel delimitare la zona di vigilanza puo' essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

Art. 24 Delimitazione e modificazione della zona di vigilanza doganale terrestre

1. La zona di vigilanza doganale terrestre e' delimitata e modificata con decreto del Presidente della Repubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 25 Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

1. Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, puo' procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale.

2. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, e' ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Art. 26 Restrizioni per il deposito di merci nella zona di vigilanza doganale terrestre

1. Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che piu' facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalita' per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.

Art. 27 Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

1. Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

Art. 28 Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

1. Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla piu' vicina dogana per i necessari accertamenti.

Art. 29 Zona di vigilanza doganale marittima

1. E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

Art. 30 Esercizio della vigilanza nella zona marittima

1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'articolo 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non e' munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave e' scortata alla piu' vicina dogana per i necessari accertamenti.

2. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza e' esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facolta' di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla piu' vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Art. 31 Casi di naufragio

1. Nel caso di naufragio gli addetti all'amministrazione delle dogane ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con gli organi locali dell'Amministrazione della marina mercantile.

2. Alle merci recuperate da naufragio puo' essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.

Art. 32 Vigilanza doganale negli aeroporti

1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

2. Nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

Art. 33 Costruzione ed esercizio di aeroporti

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non puo' essere concessa senza ii preventivo accordo con il Ministero delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

Titolo II. Rapporto doganale

Capo I. L'obbligazione tributaria doganale

Art. 34 Diritti doganali e diritti di confine

1. Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

2. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 35 Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

1. I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le disposizioni del presente testo unico, della tariffa dei dazi doganali, dei regolamenti comunitari e relative norme di applicazione nonche' delle leggi che vi si riferiscono.

2. Gli altri diritti doganali sono applicati e riscossi secondo le norme del presente testo unico, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi che li riguardano.

3. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

4. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

5. Sono pure a carico del contribuente le indennita' dovute al personale delle dogane ed ai militari della guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ed ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

6. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo quanto previsto negli articoli 78 e 79 per i diritti di cui ai precedenti commi primo e secondo.