Ordinamento dell'istruzione artistica
Testo in vigore al
Sezione II. Dello stato dei direttori e dei professori
Art. 52
1. Nelle scuole ed istituti d'arte e negli istituti superiori per le industrie artistiche il personale insegnante stabile e' nominato, con deliberazione dell'Amministrazione al cui bilancio fa carico la spesa relativa, in seguito a concorso bandito dal Ministero, il quale forma la Commissione giudicatrice e promuove gli atti del giudizio.
2. Nei Licei artistici, nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica e nella Scuola di recitazione il personale insegnante di ruolo e' nominato giusta la legge 6 luglio 1912, n. 734, salvo il disposto dell'art. 20.
3. I posti di ruolo del personale insegnante indicati nella tabella 38 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, sono distribuiti con decreto Ministeriale fra gli istituti di cui agli articoli 11, 12, 13, 34 e 40 del presente decreto.
4. L'insegnante puo' essere destinato a insegnare materie diverse da quelle per il cui insegnamento e' stato nominato.
5. Il numero dei professori di Regi istituti d'istruzione media di cui all'art. 20 e' determinato annualmente per decreto Ministeriale entro il mese di maggio.
Art. 53
1. I posti vacanti nel ruolo del personale insegnante possono essere conferiti, mediante promozione dal grado immediatamente inferiore, non oltre la meta' per i Licei artistici e le Accademie, e non oltre il quarto per i Conservatori di musica e la Scuola di recitazione.
2. In questi ultimi istituti la disposizione di cui al comma precedente non si applica per i posti vacanti nei gradi superiori al decimo.
3. La promozione e' conferita per merito assoluto su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero.
4. Allo stesso insegnante non possono essere conferite piu' di due promozioni di grado a norma dei commi precedenti.
Art. 54
1. Per i direttori e i professori di ruolo degli Istituti di istruzione artistica, eccettuata la Scuola superiore di architettura, valgono le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto non siano in contrasto con quelle della legge 6 luglio 1912, n. 734, e salve le disposizioni del presente decreto.
Art. 55
1. Il Ministro ha facolta' di accordare al personale suddetto congedi, per ragioni d'arte, della durata massima complessiva di 45 giorni per ogni anno scolastico.
2. I direttori e i professori sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono 70 anni.
Art. 56
1. Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie, negli Istituti di istruzione artistica, accettuata la Scuola superiore d'architettura, sono conferiti dai capi degli istituti, in base a un giudizio di merito comparativo fra i vari aspiranti.
Art. 57
1. La retribuzione ai supplenti o incaricati, nei Regi licei artistici e Accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Scuola di recitazione, e' corrisposta nei mesi di lezione e di esami, per il servizio effettivamente prestato, in ragione di annue L. 350, per ogni ora settimanale di lezione.
2. Alle retribuzioni e indennita' suddette si provvede con aperture di credito a favore degli economi degli istituti, mediante ordini di pagamento firmati dai capi degli istituti medesimi.
3. Nello stesso modo si provvede al pagamento delle retribuzioni e indennita' spettanti agli aiuti ed assistenti di cui all'art. 28.
Art. 58
1. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalita' giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi ai concorsi a posti di ruolo nei Regi istituti d'istruzione artistica in deroga al limite di eta' fissato dalla legge, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non piu' di 5 anni.
Art. 59
1. E' fatto divieto agli insegnanti di impartire lezioni private, a titolo oneroso, ai propri alunni.
Sezione III. Degli studenti, degli esami e delle tasse
Art. 60
1. La frequenza nella Scuola d'arte o corso inferiore dell'Istituto d'arte e nei Conservatori di musica e' valida per l'adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 61
1. Gli alunni sono puniti per le loro mancanze in scuola e fuori di scuola secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.
Art. 62
1. Nel Liceo artistico e nel Conservatorio di musica non si puo' ripetere piu' di una volta lo stesso anno di corso.
2. Allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si puo' essere inscritti per piu' di cinque anni.
Art. 63
1. Gli stranieri sono iscritti nelle Regie accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione a quell'anno di corso pel quale siano ritenuti idonei, a giudizio del Consiglio delle scuole.
Art. 64
1. Gli esami negli Istituti d'istruzione artistica sono di ammissione, promozione e idoneita', licenza, maturita'.
2. Con l'esame d'ammissione si accede al corso superiore dell'Istituto d'arte, al Liceo artistico, all'Accademia di belle arti, al Conservatorio di musica ed alla Scuola di recitazione.
3. Con l'esame di maturita' si accede all'Accademia di belle arti e alla Scuola superiore d'architettura.
4. Alle classi di ciascun istituto, per le quali non e' prescritto esame di ammissione, si accede dagli alunni interni con esame di promozione, dagli esterni con esame di idoneita'.
5. L'esame di licenza e' sostenuto al compimento degli studi nella Scuola d'arte o corso inferiore dell'Istituto d'arte, nell'Istituto superiore per le industrie artistiche, nei singoli corsi dell'Accademia di belle arti e dei Conservatori di musica, e nella Scuola di recitazione.
6. La Scuola superiore d'architettura conferisce la laurea, ai sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Art. 65
1. Alla Scuola d'arte o al corso inferiore dell'Istituto d'arte si accede con il certificato di promozione alla sesta elementare o di ammissione a scuola media di primo grado.
2. Al corso superiore dell'Istituto d'arte si accede, altresi', o con la licenza da Scuola d'arte o corso inferiore dell'Istituto d'arte, ovvero con la licenza da scuola complementare o con certificato di ammissione o promozione alla quarta classe d'una scuola media di primo grado. L'esame di ammissione al Liceo artistico per i candidati forniti di licenza da scuola complementare o di ammissione o promozione alla quarta classe di altra scuola media e' limitato alle sole prove artistiche.
3. All'Accademia di belle arti si accede, altresi', con la licenza da Istituto d'arte.
4. Alla Scuola superiore d'architettura si accede, altresi', con esame d'ammissione per le materie artistiche, da chi abbia conseguito la maturita' propria del Liceo classico o quella propria del Liceo scientifico.5
Art. 66
1. Non puo' presentarsi all'esame di licenza dall'Istituto d'arte chi non abbia conseguito uno dei titoli di ammissione tanti anni prima quanti sono gli anni del corso superiore dell'istituto stesso.
2. Non puo' presentarsi all'esame di maturita', di cui al 3° comma dell'art. 64, o all'esame di ammissione all'Accademia, chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima uno dei titoli d'ammissione al Liceo artistico.
3. Il regolamento determina quali periodi di tempo debbano intercedere fra gli esami che si danno nei Conservatori di musica.
4. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non valgono per i candidati che si trovano nel ventiduesimo anno di eta'.
5. All'esame di licenza dall'Accademia non sono ammessi privatisti.
6. La dispensa di cui all'art. 18 non esenta dagli esami per le materie non frequentate chi si presenti all'esame di maturita'.
Art. 67
1. Chi nella prima sessione dell'anno scolastico non superi, non compia, l'esame e' ammesso a sostenere, o a ripetere, le prove solo nella sessione autunnale dello stesso anno.
Art. 68
1. I diplomi di licenza dai corsi della Accademia di belle arti hanno esclusivamente valore di qualifica accademica.
2. Non si possono piu' conferire diplomi di professore di disegno architettonico.
3. L'abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media si consegue per esame di Stato al quale e' ammesso chi abbia superato l'esame di maturita' propria del Liceo artistico o sia provveduto della licenza da Istituto d'arte o da Liceo femminile.
Art. 69
1. Vale per gli studenti del Liceo artistico la norma sancita dall'art. 75 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 70
1. Gli orari d'insegnamento del Liceo artistico e quelli delle materie di cultura per gli altri istituti, fatta eccezione della Scuola superiore di architettura, sono determinati per decreto Reale.
2. Pure con decreto Reale sono approvati i programmi degli esami di ammissione al Liceo artistico e ai singoli corsi dell'Accademia di belle arti e di maturita'.
3. Tutti gli altri orari e programmi sono determinati per decreto Ministeriale.
Art. 71
1. La Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto d'arte, al Liceo artistico, all'Accademia di belle arti, al Conservatorio di musica e alla Scuola di recitazione e' composta di professori dell'istituto e di uno o due membri estranei. Allo stesso modo e' composta la Commissione degli esami di promozione o idoneita' e di licenza.4
2. La Commisione dell'esame di maturita' e' composta di tre professori dell'Accademia di belle arti, di un professore universitario e di due professori di istituto medio di secondo grado.
3. Le Commissioni degli esami di ammissione, di promozione o idoneita' e di licenza sono nominate dal presidente o direttore dell'istituto: la Commissione dell'esame di maturita' e' nominata dal Ministro.
Art. 72
1. Negli istituti di cui al secondo e terzo alinea dell'art. 2 le opere degli alunni debbono essere esposte al pubblico alla fine dell'anno scolastico almeno per una settimana.
2. Negli istituti di cui al quarto alinea dello stesso articolo almeno una parte dei saggi deve essere pubblica.