Sez. 1, Ordinanza n. 104 del 22/01/1969 Cc. (dep. 28/03/1969) Rv. 110843 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PERICOLOSITA SOCIALE - GIUDIZIO NEGATIVO - COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE -RIESAME DELLA PERICOLOSITA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -PERICOLOSITA SOCIALE - GIUDIZIO NEGATIVO - COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE -RIESAME DELLA PERICOLOSITA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il giudizio negativo espresso dal giudice circa la pericolosita del soggetto in un procedimento relativo a misure di prevenzione, non acquista autorita di cosa giudicata e non impedisce l'instaurazione di un nuovo procedimento o di un nuovo esame sulla pericolosita quando la situazione di fatto che giustifica l'applicazione di una delle misure previste dalla legge, ancorche preesistente al primo procedimento, venga ad emergere in un momento successivo. (V.103972, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)