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Sez. 2, Sentenza n. 2217 del 05/04/1984 (Rv. 434258 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - REQUISITI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI UN BENE E LA CONTEMPORANEA DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI PENDENZE TRA LE PARTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434258-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - REQUISITI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI UN BENE E LA CONTEMPORANEA DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI PENDENZE TRA LE PARTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La convenzione che regola contestualmente una pluralità di rapporti fra le stesse parti, mediante il ricorso a più schemi negoziali, resta assoggettata ad un'unica disciplina giuridica, anziché, per ciascun rapporto, alla disciplina propria del corrispondente negozio, nel caso in cui ricorra ipotesi di negozio complesso, caratterizzato dalla fusione in una causa unica degli elementi causali concorrenti alla formazione della convenzione medesima, in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, ovvero ipotesi di contratto misto, caratterizzato da una sintesi di elementi propri di più contratti nominati in cui prevalgono quelli di una determinata figura negoziale, non anche nella diversa ipotesi in cui essa si articoli in distinti ed autonomi contratti collegati (da mera occasionalità, od anche da funzione economica comune), dato che il vincolo di collegamento non vale a sottrarre ciascun contratto al proprio regime giuridico. Pertanto, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di alcune pendenze fra le parti, l'applicabilità all'intera convenzione delle norme della vendita o della transazione, ovvero la concorrenza delle une e delle altre per ciascun rapporto (nella specie, al fine della Determinazione del prezzo della vendita e del riconoscimento o meno della sua rescindibilità per lesione) postulano, rispettivamente, la riconduzione della convenzione medesima nell'ambito del negozio complesso o misto, ovvero della ipotesi dei negozi solo collegati. (V 3545/77, mass n 387142; (V 1857/65, mass n 313521).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1447, Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)