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Sez. 5, Sentenza n. 2902 del 23/02/1995 Ud. (dep. 22/03/1995) Rv. 201048 - 01

Armi - In genere | Arma impropria - Estremi ai sensi dell'art. 4, secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 - Porto fuori dell'abitazione - Uso al fine di ledere l'altrui integrità fisica - Conseguenza - Uso di mattone trovato sul posto nel corso di un'aggressione - Reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201048-01

Armi - In genere

Ai fini della contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, gli estremi che qualificano l'arma impropria sono il porto dell'oggetto fuori dall'abitazione e l'uso che di esso di intende fare al fine di ledere l'altrui integrità fisica. Non risponde, pertanto, del reato suddetto colui che nel corso di un'aggressione colpisca l'antagonista con un mattone di cemento trovato sul posto.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)