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Sez. 5 - , Sentenza n. 838 del 20/10/2020 Ud. (dep. 12/01/2021) Rv. 280128 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Attestazione relativa alle condanne penali - Omessa indicazione di una sentenza di applicazione di pena su richiesta - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Elemento soggettivo - Sussistenza - Esclusione – Ragioni - Fattispecie
Stato
decisa il 2020-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280128-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando, con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l'agente ometta di menzionare un'applicazione di pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del dolo per il lungo tempo trascorso dalla sentenza di patteggiamento, applicativa della sola pena pecuniaria e per l'intervenuta abrogazione delle disposizioni di settore che richiedevano la dichiarazione certificativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)