Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Testo in vigore al
Titolo I. Degli organi e delle tabelle
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Attribuzioni del Ministero della sanita'
1. La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della sanita' che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e periferici e secondo le modalita' indicate dalla presente legge.
2. La prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope sono sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero della sanita'.
3. Il Ministero della sanita' ha inoltre il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di eseguire tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'Italia nella stessa materia.
4. Il Ministero della sanita' provvede in particolare:
1) ad emanare gli atti di autorizzazione, nonche' quelli per la sospensione, la modificazione, l'annullamento e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;
2) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui all'articolo 11, a curarne il tempestivo aggiornamento e a predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3) a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope o dal cui uso possa derivare tossicodipendenza o assuefazione;
4) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione del rapporto annuale;
5) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dagli enti o dalle imprese autorizzati nonche' delle dichiarazioni e dei formulari che debbono essere compilati a fini statistici;
6) a promuovere, anche in collaborazione con altri organi della pubblica amministrazione o con enti specificamente competenti, studi e ricerche relativi alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
7) a determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le attivita' di propaganda rivolte alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso predetto.
5. Le materie previste dai numeri 1), 2), 3) e 5) sono regolate con decreto del Ministro per la sanita', salvo quanto stabilito dal successivo articolo 11.
6. Il Ministro per la sanita' riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi.
Art. 2 Attribuzioni delle regioni
1. Le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, sono esercitate dalle regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e di coordinamento stabiliti dallo Stato e secondo le norme della presente legge.
Art. 3 Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'articolo 1 il Ministero della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Art. 4 Modalita' della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge.
6. La guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite.
Art. 5 Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, allo impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 6 Opposizione alle ispezioni - Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.
2. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 APRILE 1981 N. 121
Art. 8 Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni
1. Presso il Ministero della sanita' e' istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge.
2. In particolare il comitato deve:
1) esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facolta' di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;
2) esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
4) esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanita', un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;
5) proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;
6) proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;
7) esprimere il parere motivato sulle materie previste dai numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanita';
8) proporre, sentito l'Istituto superiore di sanita', l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;
9) proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanita' e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attivita' di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;
10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.
Art. 9 Composizione del comitato tecnico interministeriale
1. Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, e' presieduto dal Ministro per la sanita' o da un Sottosegretario, da lui delegato, ed e' composto da:
1) tre rappresentanti del Ministero della sanita', tra cui un farmacologo ed un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza;
2) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita' designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio;
3) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;
4) il direttore dell'ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato;
5) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
6) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti;
7) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale;
8) un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;
9) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
10) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;
11) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
12) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti.
4. Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanita', in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.
5. Puo' riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
6. E' in facolta' del Ministro per la sanita' di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.
Art. 10 Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali
1. Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attivita' di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope e' costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.
2. Il consiglio e' composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed e' presieduto dal Ministro per la sanita' che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessita'.
3. Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro per la sanita' e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 11 Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanita'.
2. Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate dal primo comma del presente articolo.
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.