Sez. 5 - , Sentenza n. 33576 del 18/12/2019 (Rv. 656378 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Qualificazione edificatoria delle aree ex agricole - Decorrenza - Inserimento nel piano regolatore generale - Perfezionamento strumento urbanistico - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico; ne consegue che tale inserimento รจ sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini fiscali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione edificatoria di aree ex agricole, l'intervenuto annullamento della delibera di approvazione del piano regolatore, da parte del TAR, per vizi estranei alla fase di adozione, conclusa con diversa ed autonoma delibera, come sostenuto dal giudice di merito).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 11/08/2011 num. 28, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)