Sez. 3, Sentenza n. 866 del 17/01/2008 (Rv. 601454 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONTRARIA ALL'AUTORE DELLA CLAUSOLA | Clausole di polizza delimitanti il rischio assicurato inserite in modulo predisposto dall'assicuratore - Criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 cod. civ. e seguenti - Applicabilità, in particolare, del criterio di cui all'art. 1370 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONTRARIA ALL'AUTORE DELLA CLAUSOLA
Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, il quale escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato negato l'indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all'apparato dentario riportato dal ricorrente a seguito di una caduta, per inadeguatezza dell'indagine sulla volontà dei contraenti secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e in particolare del criterio di cui al cit. art. 1370 cod. civ., ritenendo, peraltro, la S.C. pure insufficiente la disamina, operata dai giudici di merito, delle clausole contrattuali in base alla quale non era stato tenuto conto della "ratio" della detta esclusione e della possibilità di considerare o meno operante la stessa indipendentemente dalla causa che aveva reso necessarie le cure e protesi dentarie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)