Sez. 3, Sentenza n. 12069 del 10/05/1978 Ud. (dep. 09/10/1978) Rv. 140087 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - MARE TERRITORIALE - ZONA DI VIGILANZA DOGANALE MARITTIMA - CONVENZIONE DI GINEVRA 29 APRILE 1958 - INCRIMINAZIONE DI FATTI COMMESSI NELLA ZONA CONTIGUA - POTESTA PUNITIVA DELLO STATO.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - MARE TERRITORIALE - ZONA DI VIGILANZA DOGANALE MARITTIMA - CONVENZIONE DI GINEVRA 29 APRILE 1958 - INCRIMINAZIONE DI FATTI COMMESSI NELLA ZONA CONTIGUA - POTESTA PUNITIVA DELLO STATO.*
L'art 24 della convenzione di Ginevra 29 aprile 1958 sul mare territoriale, recepita nell'ordinamento italiano con legge n 1658 del 1961, stabilisce che su una zona dell'alto mare contigua a quella del mare territoriale ed estendentesi non oltre dodici miglia dalla linea di base per la Determinazione dell'ampiezza di quest'ultimo, lo stato rivierasco puo esercitare il controllo necessario per prevenire e reprimere, tra l'altro, le trasgressioni della legge doganale commesse sul suo territorio o nel mare territoriale. Con l, assunzione dell, Obbligo internazionale e con la norma di recezione nel diritto interno lo stato non ha, tuttavia, inteso restringere al suo territorio ed alle sue acque territoriali la punibilita dei fatti di contrabbando doganale, ma si e solo impegnato a non esercitare attivita di prevenzione e di repressione di tali fatti oltre la zona contigua al mare territoriale. La commissione del reato nel territorio dello stato o nel mare territoriale e contemplato soltanto come condizione per esercitare il controllo repressivo nella zona contigua. Non ne risulta pertanto limitata la sfera della potesta punitiva dello stato il quale, nell'Esercizio della sua sovranita, puo liberamente assoggettare a pena fatti commessi nella zona contigua lesivi dei suoi interessi doganali.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 29/04/1958 num. 24 all. C, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)