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Sez. 1, Sentenza n. 1443 del 23/02/1996 (Rv. 496001 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Appaltatore - Variazioni arbitrarie - Esecuzione - Compenso ed indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496001-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI

In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie (in quanto non richieste dall'amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, a norma dell'art. 342, comma secondo, legge n. 2248, all. F), del 1865, ad alcun aumento di prezzo, per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)