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Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 27/02/2002 (Rv. 553393 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Applicabilità della legge straniera (brasiliana) prevedente il requisito del concubinato tra il preteso padre e la madre - Interpretazione del termine concubinato - Necessità di relazione di convivenza palese - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553393-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

Allorché, in base alle regole di diritto internazionale privato, la dichiarazione giudiziale di paternità debba essere accertata sulla base dei requisiti posti dalla legge straniera (nella specie, brasiliana) e questa preveda, in alternativa al ratto seguito da rapporto sessuale o alla confessione del presunto padre, la prova del "concubinato" con la madre nel periodo del concepimento, il termine concubinato non può essere inteso nel senso di postulare una relazione di convivenza palese tra l'uomo e la donna, essendo siffatta interpretazione in contrasto con il principio di ordine pubblico, nascente dagli artt. 269 e ss. cod. civ., che riconosce il diritto alla acquisizione dello "status" di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura (palese o meno) della relazione tra i genitori.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)