Sez. 3, Ordinanza n. 24003 del 27/08/2025 (Rv. 676130-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Azione revocatoria ordinaria - Modifica dell’entità e della fonte del credito legittimante - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)