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Sez. L - , Sentenza n. 11634 del 04/05/2021 (Rv. 661112 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Competenza territoriale - Luogo della sede lavorativa - Differimento della contestazione disciplinare all’esito del giudizio penale - Trasferimento successivo ad altra sede - Rilevanza.
Stato
decisa il 2021-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661112-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, vi sia stato il differimento dell'azione disciplinare all'esito del processo penale, la competenza ad avviare e concludere il procedimento, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, in caso di trasferimento successivo ad altra sede lavorativa, è dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del luogo dove il lavoratore presta servizio al momento della contestazione, in quanto la notizia che assume rilevanza è quella che si rende disponibile all'esito del processo penale, dai cui accertamenti deriva la consistenza e fondatezza dei fatti da addebitare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., DPR 15/01/1957 num. 3 art. 117, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 503

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)