Sez. 1, Sentenza n. 2959 del 11/03/1993 (Rv. 481362 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Delle azioni - Diritti spettanti agli azionisti - Diritto agli utili | Acquisizione - Condizione - Delibera assembleare - Necessità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Delle azioni - Diritti spettanti agli azionisti - Diritto agli utili
In tema di società per azioni, il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all'interesse della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2350, Cod. Civ. art. 2433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)