Sez. U, Sentenza n. 5287 del 04/03/2010 (Rv. 611828 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Indebita riduzione da parte di notaio di onorari - Minore versamento di somme a titolo di tassa d'archivio, di contributi alla Cassa ed al Consiglio nazionale - Richiesta di pagamento ed irrogazione di sanzioni da parte dell'Archivio notarile - Impugnazione - Giurisdizione - Spettanza al giudice tributario rispetto alla tassa d'archivio ed al giudice ordinario per i contributi.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
In caso di indebita riduzione da parte del notaio degli onorari applicati per atti da lui stipulati, la giurisdizione sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento dell'Archivio notarile con cui viene richiesto il pagamento di maggiori somme a titolo di tassa d'archivio, di contributi alla Cassa Nazionale del notariato ed al consiglio Nazionale, oltre alle relative sanzioni, spetta al giudice tributario con riferimento a quella parte del provvedimento che riguarda la tassa di archivio, avente natura tributaria, ed al giudice ordinario per la restante parte, riguardante, invece, contributi assistenziali e previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 22/11/1954 num. 1158 art. 17, Legge 22/11/1954 num. 1158 art. 39, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)