diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 ottobre 1978, causa 86/77

Decisione
decisa il 1978-10-12
ECLI
ECLI:EU:C:1978:178

Epigrafe

Nella causa 86/77, KUNO DITTERICH, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso il CCR Euratom ad Ispra, residente in Cadrezzate, Varese (Italia), con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18, rue des Glacis, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Thomas Cusak, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento: dell'elenco delle proposte di promozione dal grado A 5 al grado A 4 per l'anno 1976, della decisione della Commissione 20 gennaio 1977 relativa al tramutamento del ricorrente, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti durante la fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
Il sig. Kuno Ditterich, di professione ingegnere, cittadino tedesco, dipendente della Commissione, in servizio presso il Centro Comune di Ricerca ad Ispra con inquadramento al grado A 5/8, veniva a conoscenza, il 13 aprile 1976, di un elenco manoscritto di proposte di promozione al grado A 4, elenco nel quale il suo nome, iscritto al primo posto, appariva cancellato. Avendo egli chiesto all'amministrazione dei chiarimenti circa tale eliminazione, gli veniva risposto, fra l'altro, che l'elenco in parola non aveva alcun valore ufficiale e non era stato approvato da nessuna delle autorità competenti. Confrontando detto elenco con un altro, analogo, fissato nel novembre 1976, ai fini delle promozioni al grado A 4 per lo stesso anno 1976, ed in cui non figurava il suo nome, il ricorrente giungeva tuttavia alla conclusione di essere stato escluso dalle proposte di promozione col consenso delle autorità competenti e presentava perciò, l'8 dicembre 1976, un reclamo ex art. 90 dello Statuto del personale, in cui egli faceva carico alla Commissione di essersi resa responsabile, nel fare dette proposte, di discriminazione e di violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto. Il nome del ricorrente non appariva nemmeno nell'elenco delle proposte di promozione relative al 1977.
punto 2
Con decisione della Commissione 20 gennaio 1977, notificatagli l'11 febbraio 1977, il ricorrente veniva inoltre tramutato dal dipartimento «Scienze naturali e fisica», divisione «Chimica», al dipartimento «Informatica, matematica e analisi dei sistemi», con effetto dal 1o gennaio 1977. In proposito, il 1o marzo 1977, il ricorrente inviava un memorandum al direttore del sito ad Ispra, memorandum ch'egli faceva pervenire in copia, il 23 marzo 1977, al segretario generale della Commissione, allegandolo al proprio reclamo dell'8 dicembre 1976. Il direttore del sito gli rispondeva in data 27 giugno 1977.
punto 3
Il 5 luglio 1977, l'interessato proponeva il presente ricorso, diretto tanto contro l'omissione del suo nome sull'elenco ufficiale delle proposte di promozione di cui sopra, quanto contro la decisione di tramutamento 20 gennaio 1977. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, dopo aver invitato la Commissone a precisare taluni punti di diritto.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«a) prima di procedere oltre, ordinare che sia depositato nella cancelleria della Corte il fascicolo personale del ricorrente, ivi compresa soprattutto la lettera che il sig. Bishop ha scritto alla Commissione a proposito del sig. Ditterich e la cui copia non figura nel fascicolo: b) dare atto al ricorrente ch'egli offre di provare il carattere discriminatorio dell'elenco delle proposte di promozione in quanto detto elenco non tiene conto: né dei titoli per la promozione, né delle anzianità di servizio e di grado, né dell'età; c) per quanto riguarda l'omissione del ricorrente nell'elenco delle proposte di promozione, statuire che il silenzio-rifiuto opposto al reclamo dell'8 dicembre 1976 è illegittimo in quanto non accoglie le conclusioni del ricorrente, e pertanto annullarlo; statuire che l'elenco delle proposte di promozione è stato steso senza tener conto dell'art. 45 dello Statuto; che detto elenco non può quindi avere alcun effetto ed è radicalmente nullo; d) per quanto riguarda il tramutamento effettuato, dichiarare che il ricorso è ricevibile su questo punto; statuire che il tramutamento è stato effettuato per motivi estranei all'interesse del servizio e pertanto annullarlo; e) porre tutte le spese a carico della Commissione.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda il secondo capo e respingerlo in ogni sua parte; statuire sulle spese secondo le disposizioni vigenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sul primo capo della domanda

paragrafo 1
Il ricorrente precisa ch'egli mira in sostanza a far accertare l'illegittimità, riguardo all'art. 45 dello Statuto, dell'omissione del suo nome sull'elenco delle promozioni per il 1976.
paragrafo 2
A sostegno di questo mezzo, egli deduce fra l'altro quanto segue:
paragrafo 3
In contrasto con l'art. 45 dello Statuto, il quale impone all'autorità che ha il potere di nomina di procedere, ai fini della promozione, allo scrutinio per merito comparativo, il suddetto elenco è stato fissato senza che tale autorità avesse avuto occasione, nella fattispecie, di procedere ad un siffatto scrutinio e di pronunciarsi quindi sui motivi che avrebbero giustificato l'omissione o l'esclusione del ricorrente. Per i candidati esclusi, l'elenco in questione si risolveva perciò in una decisione negativa, priva di qualsiasi legittimo fondamento statutario. L'autorità che ha il potere di nomina non è nemmeno in grado di prendere in esame i meriti di tali candidati, dato il «carattere tassativo» degli elenchi sottoposti alla sua approvazione. L'elenco criticato è inoltre in contrasto con l'art. 45, n. 1, dello Statuto, in ragione delle lacune e delle inesattezze contenute, all'epoca dei fatti, nel fascicolo personale del ricorrente che avrebbe dovuto servire allo scrutinio per merito comparativo. Al momento delle scelta dei nominativi da includere nell'elenco, infatti, i rapporti informativi riguardanti il periodo luglio 1973 - luglio 1975 non si trovavano nel fascicolo personale del ricorrente. Prendendo visione di tale fascicolo, il 19 novembre 1976, questi aveva del resto constatato ch'esso non conteneva alcun rapporto informativo. I rapporti in questione non avevano potuto, quindi, esser noti al direttore incaricato della preparazione delle proposte di promozione. D'altra parte, il fascicolo personale del ricorrente conteneva, invece dei rapporti compilati sul suo conto, quelli relativi ad un funzionario «quasi omonimo» dell'interessato, il sig. O. D., che era per di più classificato, nell'ambito dell'Euratom, fra i dipendenti «inferiori alla media», mentre il ricorrente rientrava nel gruppo dei dipendenti «superiori alla media». L'omissione del nome del ricorrente sull'elenco delle proposte di promozione non è giustificata in base a nessuno dei criteri che presiedono alla scelta dei candidati promovibili. A causa di tale omissione, il nominativo del ricorrente non aveva potuto essere sottoposto all'attenzione del comitato di promozione di prima istanza, il quale aveva avuto a disposizione, per i suoi lavori, soltanto l'elenco riassuntivo delle proposte di promozione per gli stabilimenti del CCR, con la relativa motivazione. L'esclusione del nome del ricorrente dall'elenco in questione è dovuta inoltre a sviamento di potere: essa non è obiettivamente giustificabile e si spiega solo con un certo rancore nutrito da altri dipendenti dell'istituzione, come il sig. Bresesti, nei confronti del ricorrente. La Corte dovrebbe perciò ordinare alla convenuta di versare al fascicolo personale del ricorrente una lettera che il sig. Bishop avrebbe inviato alla Commissione in relazione al problema degli elenchi dei dipendenti meritevoli di promozione, lettera di cui il ricorrente aveva avuto notizia in occasione di un colloquio col sig. Heinrichs, del servizio del personale, il 15 novembre 1976, ma che, nonostante le sue richieste, non gli era stata mai trasmessa.
paragrafo 4
La convenuta descrive anzitutto la procedura seguita per la promozione dei dipendenti A 5-A 4, quale risulta dalle norme in vigore e dalla prassi, la quale prevede l'intervento di varie istanze incaricate di fissare gli elenchi da trasmettere all'autorità avente il potere di nomina. Tale procedura è stata scrupolosamente osservata per le proposte di promozione relative al 1976. Le ripetute valutazioni effettuate per i numerosi candidati ed i risultati delle stesse fanno escludere qualsiasi idea di discriminazione nei confronti di qualunque candidato.
paragrafo 5
La convenuta osserva inoltre che l'autorità che ha il potere di nomina, data la sua partecipazione alle deliberazioni delle suddette istanze, aveva già esaminato, in tal sede, i meriti di tutti i candidati. Essa non è tenuta a procedere ad un riesame generale, a meno che, eventualmente, intenda discostarsi dagli elenchi così predisposti. In effetti essa può sempre includere nell'elenco definitivo i nomi di dipendenti che non vi figurino ancora, il che dimostra per l'appunto che tali elenchi non hanno «carattere tassativo».
paragrafo 6
Inoltre, la convenuta mette in rilievo fra l'altro quanto segue:
paragrafo 7
la mancanza dei rapporti informativi nel fascicolo personale di un dipendente non rende impossibile la valutazione dei meriti dell'interessato ai fini di una eventuale promozione, in quanto tali meriti possono essere sempre valutati in base a molteplici elementi. Per quanto riguarda, d'altronde, il rapporto relativo al periodo 1969-1971, il ricorrente aveva già ottenuto piena soddisfazione verso la fine del 1975: tale rapporto doveva trovarsi normalmente al suo posto. Quanto al rapporto per il 1971-1973, esso è stato accettato e controfirmato dal ricorrente in data 28 luglio 1975. Allorché l'interessato prendeva visione, il 19 novembre 1976, del suo fascicolo personale, tale rapporto doveva trovarvisi, poiché il relatore, poco dopo la firma da parte del ricorrente, lo aveva inviato alla divisione del personale (è tuttavia impossibile indicare con certezza la data esatta di tale trasmissione). Perciò, durante tutto l'anno 1976, il fascicolo personale del ricorrente doveva necessariamente contenere i due rapporti di cui sopra. Per quanto riguarda, poi, il rapporto relativo al periodo 1973-1975, esso si trovava presso la commissione paritetica, in seguito alle contestazioni cui esso aveva dato luogo da parte del ricorrente. A prescindere da una certa lentezza, non si vede che cosa possa rimproverarsi all'amministrazione. Quanto, infine, alla presenza del rapporto informativo sul conto del sig. O. D. (periodo 1971-1973) nel suddetto fascicolo, essa non ha potuto avere alcuna incidenza sulle decisioni di promozione per l'anno 1976, poiché il rapporto stesso era stato ritirato dal fascicolo in questione già nel 1975. D'altra parte, le affermazioni del ricorrente circa la tenuta del suo fascicolo personale non sono decisive quanto alla regolarità del procedimento di promozione di cui trattasi nella fattispecie: una volta divenuti definitivi, infatti, i rapporti informativi esistono in quattro esemplari identici, destinati al fascicolo personale dell'interessato, agli archivi della direzione generale del personale, agli archivi del direttore del dipendente cui si riferisce il rapporto e allo stesso interessato. Il direttore competente per le eventuali proposte di promozione esamina di preferenza i rapporti che si trovano nei propri archivi, più che le copie contenute nei fascicoli personali. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i comitati di prima e di seconda istanza hanno potuto disporre di tutti gli elementi necessari per valutare i meriti di «tutti» i dipendenti di grado A 5 meritevoli di promozione. A richiesta di un membro del comitato, un usciere aveva procurato il fascicolo personale ogniqualvolta era parso necessario ricorrervi. Per il ricorrente aveva quindi avuto luogo un regolare scrutinio per merito comparativo rispetto a tutti i dipendenti di grado A 5 promovibili nell'anno 1976. Benché non fosse l'autore del rapporto informativo riguardante il periodo 1971-1973, il direttore competente per l'eventuale presentazione di una proposta di promozione del ricorrente per il 1975-1976 aveva tuttavia compilato il rapporto per il biennio 1973-1975. La lettera del sig. Bishop che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere prodotta in causa fa parte della corrispondenza interna, scambiata fra la direzione del personale e dell'amministrazione di Ispra e la direzione generale IX di Bruxelles al fine di istruire il procedimento amministrativo intentato dal ricorrente. Questi non può pretendere che gli venga trasmesso l'uno o l'altro documento facente parte di detta corrispondenza, la quale non è soggetta a quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto e non deve obbligatoriamente figurare nel fascicolo personale del ricorrente. D'altro canto, la suddetta lettera, trasmessa a fini istruttori relativamente ad un reclamo proposto dopo la chiusura del procedimento di promozione per il 1976, non ha potuto avere alcun effetto su tale procedimento. La tesi del ricorrente relativa ai suoi rapporti col sig. Bresesti si basa su fatti in parte inesatti e comunque privi di qualsiasi connessione con le proposte di promozione costituenti oggetto del ricorso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sul secondo capo della domanda › a) Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, per il motivo che questo sarebbe stato proposto prematuramente. Poiché il memorandum-reclamo del 1o marzo 1977 è pervenuto all'autorità che ha il potere di nomina il 23 marzo 1977, il ricorrente non avrebbe potuto agire in sede giurisdizionale prima del 24 luglio 1977, mentre egli ha depositato il ricorso in data 5 luglio 1977.
paragrafo 2
La tesi del ricorrente, secondo cui detto memorandum costituiva un'integrazione del suo reclamo dell'8 dicembre 1976, non può essere accolta. I due reclami hanno diverso oggetto e le disposizioni statutarie ostano all'artificiale connessione che il ricorrente cerca di stabilire fra di essi.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene invece che il nesso fra i due reclami non è artificiale, visto che si trattava di due aspetti di uno stesso caso di sviamento di potere. Le relative questioni non possono quindi essere esaminate separatamente, tenuto conto anche del principio della «economia processuale».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sul secondo capo della domanda › b) Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente formula in particolare le seguenti censure:
paragrafo 2
L'impugnata decisione di tramutamento è illegittima anzitutto perché non soddisfa le condizioni relative alla «notifica», di cui all'art. 25 dello Statuto: essa non gli è stata infatti notificata per via gerarchica, bensì tramite una segretaria. Inoltre, tale decisione non è conforme al suddetto articolo, in quanto priva di motivazione; una decisione di tramutamento, nel caso di un dipendente di grado elevato, non può essere motivata con una formula stereotipata. Infine, tale decisione non può essere giustificata con motivi attinenti all'interesse del servizio. Essa consiste in un abuso di potere. La semplice circostanza che, fin dal 13 settembre 1976, il sig. Bresesti aveva già annunciato, in una nota distribuita ad una vasta cerchia di destinatari, il tramutamento del ricorrente prova che tale provvedimento era stato adottato con premeditazione, per motivi estranei all'interesse del servizio.
paragrafo 3
La convenuta oppone:
paragrafo 4
che l'art. 25 dello Statuto non stabilisce il modo in cui le decisioni dell'amministrazione vanno comunicate all'interessato, né impone, in particolare, di seguire la via gerarchica; che la decisione impugnata è motivata dall'interesse del servizio (in concreto, dall'abbandono dei lavori di ricerca nei quali era impegnato il ricorrente); una siffatta motivazione, conforme alla prassi amministrativa, deve considerarsi adeguata e non può essere criticata per il suo carattere «stereotipato»; il ricorrente non poteva, del resto, ignorare le ragioni del suo tramutamento, trattandosi di un problema di cui era stato messo al corrente già in precedenza; gli argomenti relativi ai rapporti fra il ricorrente e il sig. Bresesti, e intesi a sostenere che la decisione costituisce una sanzione dissimulata ed implica uno sviamento di potere, sono basati su affermazioni fatte alla leggera e non corroborate da alcun valido indizio.
paragrafo 5
La convenuta critica infine le dichiarazioni del ricorrente che, a più riprese, «si riserva», nel ricorso, il diritto di produrre in causa o di allegare a successive memorie questo o quel documento. Un tal modo di agire è in contrasto con l'art. 37, § 4, del regolamento di procedura, secondo cui ad ogni atto processuale devono essere uniti gli atti e documenti invocati a sostegno. Con la sua «riserva», il ricorrente riesce in pratica a dedurre nuovi mezzi in corso di causa, il che è vietato dall'art. 42, § 2, del suddetto regolamento.
paragrafo 6
Il ricorrente assume che l'art. 37, § 4, non richiede che tutti i documenti richiamati a sostegno del ricorso siano immediatamente prodotti con l'atto introduttivo, tanto più che la produzione di taluni documenti diventa indispensabile solo in quanto la controparte si opponga agli argomenti suffragati dai documenti stessi, e che è sempre auspicabile non appesantire inutilmente i fascicoli processuali.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti sono state sentite nell'udienza del 1o giugno 1978;
paragrafo 2
l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 13 luglio 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato il 5 luglio 1977, il ricorrente, inquadrato al grado A 5 nell'organico del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra, chiede l'annullamento dell'elenco delle proposte di promozione al grado A 4, allegato alla decisione 19 novembre 1976 del direttore generale del CCR e nel quale non figurava il suo nome;
punto 2
con lo stesso atto, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 20 gennaio 1977, relativa al suo tramutamento all'interno del CCR.

SENTENZA › In diritto › A — Sul primo capo della domanda

punto 3
Per quanto riguarda il primo capo della domanda, il ricorrente sostiene che l'elenco delle proposte di cui trattasi è viziato in quanto fissato nell'ambito di un procedimento privo di fondamento giuridico;
punto 4
in effetti, le norme che disciplinano tale procedimento sarebbero state adottate, dalla Commissione, in contrasto con le condizioni stabilite dall'art. 110 dello Statuto del personale.
punto 5
L'elenco delle proposte in questione è stato fissato secondo le «Disposizioni generali d'esecuzione relative alla procedura di promozione del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca», emanate dalla Commissione il 6 dicembre 1971 e modificate con decisione 9 ottobre 1973 della stessa istituzione;
punto 6
risulta che dette «Disposizioni generali d'esecuzione» sono state emanate dalla Commissione previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello Statuto;
punto 7
esse soddisfano, quindi, le condizioni poste dall'art. 110 dello Statuto e trovano in questa norma il loro fondamento giuridico;
punto 8
le modifiche apportate alle stesse «Disposizioni» con la decisione della Commissione 9 ottobre 1973 non incidono sostanzialmente sulla disciplina precedente, poiché consistono unicamente in una nuova descrizione dei titoli di taluni membri dei comitati di promozione di prima e di seconda istanza, connessa alla riorganizzazione di certi uffici della Commissione;
punto 9
pertanto, la circostanza che siffatte modifiche siano state approvate senza consultare il comitato del personale e senza chiedere il parere del comitato dello Statuto non costituisce, in relazione a quanto disposto dall'art. 110 dello Statuto, un vizio tale da inficiare la validità delle norme relative al procedimento di promozione stabilite dalle summenzionate «Disposizioni generali».
punto 10
Il ricorrente fa inoltre valere che l'elenco delle proposte in questione è viziato, in relazione all'art. 45 dello Statuto, in quanto fissato nell'ambito di un procedimento che non permette all'autorità che ha il potere di nomina di procedere, in conformità a detta norma, allo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili;
punto 11
d'altra parte, la violazione del suddetto art. 45 sarebbe tanto più grave nel caso del ricorrente, in quanto il fascicolo personale di quest'ultimo, che doveva servire di base allo scrutinio per merito comparativo, risultava incompleto.
punto 12
Le «Disposizioni generali d'esecuzione relative alla procedura di promozione del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca» hanno lo scopo, secondo il loro n. 1, di stabilire una procedura di «consultazione preliminare» alle promozioni di detto personale;
punto 13
la procedura da esse stabilita contempla perciò l'istituzione di comitati di promozione di prima e di seconda istanza, ciascuno incaricato di predisporre, «previo esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari… che possono aver diritto alla promozione alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, nonché delle relative note di qualifica, i progetti di elenchi di funzionari … giudicati più meritevoli di promozione»;
punto 14
d'altro canto, secondo il n. 8 delle «Disposizioni» i progetti di elenchi predisposti da ciascun comitato di promozione vengono ogni volta trasmessi all'autorità che ha il potere di nomina «assieme ai rapporti motivati dei comitati di promozione ed alle proposte di promozione»;
punto 15
dalle indicazioni fornite dalla Commissione risulta che i comitati di prima e di seconda istanza, competenti a stabilire i progetti di elenchi dei dipendenti ritenuti più meritevoli di promozione, disponevano, fra l'altro, degli schemi contenenti indicazioni circa la carriera completa di ciascuno dei dipendenti promovibili, delle tabelle da cui risulta, per ciascuno di questi, lo stato attuale della sua carriera con riferimento al grado e all'età, nonché dei rapporti informativi 1971-1973 e 1973-1975 aventi carattere definitivo;
punto 16
inoltre, i suddetti comitati potevano disporre, a richiesta di uno dei loro membri, del fascicolo personale dei dipendenti promovibili, ogniqualvolta fosse parso necessario ricorrervi;
punto 17
dalla motivazione della decisione 19 novembre 1976 con la quale il direttore generale del CCR stabiliva, in quanto autorità che ha il potere di nomina, l'elenco definitivo dei dipendenti di grado A 5 giudicati i più meritevoli di promozione al grado A 4, risulta d'altra parte che detta autorità ha potuto consultare i fascicoli personali ed esaminare, in particolare, i rapporti informativi di tutti i dipendenti promovibili, ed ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo di detti dipendenti;
punto 18
considerati tutti questi elementi, la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui il suo fascicolo personale sarebbe stato incompleto in quanto non avrebbe contenuto i rapporti informativi riguardanti gli anni 1971-1973 e 1973-1975, non può ritenersi decisiva quanto all'accertamento del vizio da cui sarebbe inficiato, rispetto all'art. 45 dello Statuto, l'impugnato elenco di proposte di promozione;
punto 19
anche in mancanza dei suddetti rapporti informativi, i membri dei vari comitati disponevano infatti delle più ampie possibilità d'informazione onde raccogliere tutti i dati necessari ai fini dello scrutinio per merito comparativo;
punto 20
le affermazioni del ricorrente non sono sufficienti a provare che i suddetti comitati abbiano omesso, nel suo caso, di raccogliere tali dati.
punto 21
Il ricorrente sostiene infine che l'elenco di proposte di promozione di cui trattasi è viziato da sviamento di potere a suo danno, in quanto la sua esclusione dallo stesso elenco sarebbe stata determinata da motivi estranei all'interesse del servizio;
punto 22
a sostegno di questa censura, il ricorrente richiama fra l'altro una nota inviata alla Commissione dal sig. Bishop, nota della cui esistenza egli aveva notizia in occasione di un colloquio con un funzionario del servizio del personale e che avrebbe avuto incidenza sfavorevole sulle sue aspettative di promozione;
punto 23
egli fa valere, inoltre, che la sua esclusione dal suddetto elenco di proposte di promozione ha avuto origine dall'ostilità manifestata nei suoi confronti da taluni dei suoi superiori gerarchici o dei suoi colleghi.
punto 24
Risulta che la nota di cui trattasi veniva inviata dal sig. Bishop alla divisione del personale e dell'amministrazione ad Ispra dopo che il ricorrente, l'8 dicembre 1976, aveva proposto il reclamo amministrativo diretto contro l'omissione del suo nome sull'elenco di proposte di promozione di cui è causa, e ch'essa aveva lo scopo di contribuire all'elaborazione della risposta della Commissione a tale reclamo;
punto 25
non potendo, perciò, essere all'origine di tale omissione, la suddetta nota non è atta a provare l'allegato sviamento di potere;
punto 26
neppure gli altri argomenti svolti dal ricorrente sono sufficienti a provare l'esistenza di un siffatto sviamento di potere a suo danno.
punto 27
Per tutti questi motivi, il primo capo della domanda risulta infondato.

SENTENZA › In diritto › B — Sul secondo capo della domanda › Sulla ricevibilità

punto 28
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del secondo capo della domanda, per il motivo che il ricorso sarebbe stato proposto prima della scadenza del termine di quattro mesi — stabilito dall'art. 90, n. 2, ultimo comma, dello Statuto — a decorrere dalla presentazione del reclamo amministrativo;
punto 29
essa contesta la fondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui il suo reclamo contro la decisione di tramutamento ora impugnata in sede giurisdizionale era connesso al reclamo da lui precedentemente presentato in merito all'elenco delle proposte di promozione di cui al primo capo della domanda.
punto 30
È accertato che, con memorandum 1o marzo 1977, il ricorrente presentava, all'autorità che aveva adottato l'impugnata decisione di tramutamento, un reclamo avverso tale decisione;
punto 31
in ragione del suo contenuto, dell'espresso riferimento all'art. 90 dello Statuto e dell'autorità cui era diretto, tale memorandum va considerato come un reclamo amministrativo ai sensi dello stesso art. 90;
punto 32
l'autorità cui era stato proposto detto reclamo rispondeva all'interessato con memorandum 27 giugno 1977, precisando i motivi che avevano determinato l'impugnata decisione di tramutamento;
punto 33
viste queste circostanze, il presente ricorso, depositato in cancelleria il 5 luglio 1977, va considerato ricevibile nel suo secondo capo.

SENTENZA › In diritto › B — Sul secondo capo della domanda › Nel merito

punto 34
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto, poiché non gli sarebbe stata notificata per via gerarchica, bensì trasmessa tramite una segretaria;
punto 35
inoltre, la suddetta decisione sarebbe in contrasto con lo stesso articolo, per difetto di motivazione;
punto 36
infine, essa non sarebbe giustificata in base a motivi attinenti all'interesse del servizio, ma implicherebbe invece uno sviamento di potere a danno del ricorrente, dovuto al disaccordo esistente fra quest'ultimo e il sig. Bresesti.
punto 37
L'art. 25, 2o comma, dello Statuto, il quale dispone che «ogni decisione individuale … deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato», non precisa le modalità secondo cui dev'essere fatta tale comunicazione;
punto 38
questa si ritiene avvenuta dal momento che la decisione sia effettivamente pervenuta al dipendente interessato, quale che sia il mezzo usato per la trasmissione.
punto 39
L'art. 25 dello Statuto dispone inoltre, al 2o comma, che tutte le decisioni adottate «a carico» del dipendente «devono essere motivate»;
punto 40
per stabilire se, nella fattispecie, fossero soddisfatte le condizioni poste dall'art. 25 relativamente alla motivazione, si devono prendere in considerazione non solo la decisione di tramutamento in quanto tale, ma anche le note interne che l'avevano preceduta, note portate a conoscenza dell'interessato e per mezzo delle quali egli era stato chiaramente informato dei motivi su cui si basa la suddetta decisione;
punto 41
in particolare, la decisione di tramutamento è stata preceduta da un memorandum del sig. Bresesti in data 13 settembre 1976, cui si riferisce il reclamo dell'8 dicembre 1976, ed è stata seguita dal summenzionato memorandum del direttore competente in data 27 giugno 1977, in cui vengono illustrati al ricorrente i motivi che hanno determinato l'adozione della decisione impugnata;
punto 42
quest'ultima à quindi basata su una motivazione che il ricorrente non poteva ignorare e che comprende tutti gli elementi essenziali posti dall'amministrazione a fondamento della propria decisione, e quindi tale da consentire il sindacato giurisdizionale;
punto 43
alla luce di tale motivazione, gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della censura di sviamento di potere non apportano alcun elemento atto a corroborare la tesi secondo cui il tramutamento contestato sarebbe stato deciso per motivi estranei all'interesse del servizio.
punto 55
Per tutti questi motivi, anche il secondo capo della domanda risulta infondato.

SENTENZA › In diritto › B — Sul secondo capo della domanda › Sulle spese

punto 45
A norma dell'art. 69, § 2, 1o comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda;
punto 46
tuttavia, in forza dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa esposte.

Firme

Mertens de Wilmars O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 ottobre 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Prima Sezione J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze