Sez. 1, Sentenza n. 1950 del 10/01/1984 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162943 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE - ESTREMI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE - ESTREMI.*
Per l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. il giudice deve tener conto non solo della condanna riportata in precedenza, ma anche dei precedenti giudiziali e della condotta di vita antecedente al reato ed è, quindi, sufficiente che il giudizio, favorevole o meno alla concessione di essi, sia fondato su almeno uno di tali elementi. (V mass n 136053, secondo cui l'esistenza di precedenti penali non è automaticamente produttiva di conseguenze negative a carico dell'imputato in ordine ai due benefici; (V mass n 140018, secondo cui la discrezionalità del giudice in materia può anche basarsi esclusivamente sulla valutazione della gravità del reato; (V mass n 099245, secondo cui la condotta processuale dell'imputato può non costituire ragione per il rigetto della richiesta di applicazione dei benefici).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)