Sez. 5, Sentenza n. 31655 del 10/02/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264469 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Riqualificazione dei reati - Competenza del giudice di pace - ApplicabilitĂ della sola pena pecuniaria - Diminuente di cui all'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. - ApplicabilitĂ - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
In tema di giudizio abbreviato, non può applicarsi la diminuzione per il rito qualora il reato ritenuto in sentenza sia di competenza del giudice di pace e sia punito con pena pecuniaria, in quanto l'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 (che esclude l'applicazione dei riti semplificati nel procedimento dinanzi al giudice di pace) non consente di operare l'automatica riduzione di un terzo della pena, prevista dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)