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Sez. L, Sentenza n. 13 del 05/01/2012 (Rv. 620383 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO | Retribuzione - Effetti della cessione - Mutamento della natura del credito - Esclusione - Ragioni - Accertamento e liquidazione in giudizio - Effettuazione al lordo delle ritenute fiscali e contributive - Necessità anche in caso di cessione del credito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620383-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO

In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", dev'essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione. Ne consegue che con la cessione il credito di lavoro non muta la sua natura, e i correlativi accertamento e liquidazione giudiziali vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, poiché le prime attengono al distinto rapporto d'imposta e vanno eseguite in un momento successivo, e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 9, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)