Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 20
1. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Art. 21
1. La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
Art. 31
1. Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e' fissata la nuova residenza.
Art. 32
1. Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Art. 33
1. Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
Art. 34
1. Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 34-bis
1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
2. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice.
Art. 35
1. Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice e' autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e' minore.
2. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 36
1. La rinunzia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed e' trascritta nei registri di cittadinanza.
2. Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorita' competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
Art. 37
1. L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
2. L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
Art. 38
1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile.
2. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.
3. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
4. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2004, N. 6